CIRCOLARI DELLO STUDIO FABBRI PER LA CLIENTELA

22/03/2021 D.L. Sostegni – Contributo a fondo perduto

L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario e che sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono in ogni caso esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021) e i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’am­montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:

  • 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.

È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il provv. 23.3.2021 n. 77923.

L’istanza deve essere presentata nel periodo dal 30.3.2021 al 28.5.2021 mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate o alternativamente sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24. 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la verifica dei requisiti per la presentazione dell’istanza.

21/01/2021 Circolare Uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”) – Principali effetti in ambito IVA e documentale

Dal 01.01.2021 il Regno Unito ha assunto a tutti gli effetti lo status di Stato extracomu­nitario con conseguenti effetti in ambito fiscale (IVA e imposte dirette) e lavorativo. In particolare, si registrano variazioni ai fini: 

1 IVA

Variazione del trattamento IVA delle operazioni commerciali che intercorrono con il Regno Unito. Nel dettaglio:

1.1 Cessioni di beni a soggetti residenti nel Regno Unito

Sono da considerare come cessioni all’esportazione non imponibili ai fini Iva ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) qualora il trasporto sia curato dal cedente italiano, o ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera b) qualora il trasporto sia curato dal cessionario del Regno Unito.

1.2 Acquisti di beni da soggetti residenti nel Regno Unito

Sono da considerare come importazioni di beni da paese extra-UE ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 633/1972.

1.3 Prestazioni di servizi generiche

Il trattamento IVA delle prestazioni di servizi generiche rimane invariato. In particolare:

  • le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi di imposta residenti nel Regno Unito non saranno rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R 633/1972;
  • le prestazioni di servizi generici rese a soggetti privati residenti nel Regno Unito saranno soggette a Iva in Italia in base alla tipologia della prestazione resa.

 

2 ASPETTI DOCUMENTALI E COMUNICATIVI

Gli effetti si producono anche in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi:

  • non è più necessaria l’iscrizione al VIES per le operazioni con controparte inglese, mentre per espletare le formalità doganali è necessario acquisire il codice EORI;
  • per le prestazioni di servizi “generiche”, la prova dello status di soggetto passivo IVA del com­mittente inglese dovrà essere fornita con mezzi diversi dalla verifica nel database VIES;
  • la prova dell’invio dei beni nel Regno Unito, per l’applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi B2B non dovranno più essere riportate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT;
  • mutano alcune codifiche utilizzate nella presentazione del c.d. “esterometro”.

03/03/2020 Circolare Disposizioni del Governo in materia di Corona Virus riguardante le regole da tenere per chi possiede attività commerciali nella così detta zona gialla

Ristoranti e attività commerciali

E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.

19/02/2020 Circolare sulla Tracciabilità dei Pagamenti relativi a Oneri Detraibili

Una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 come misura antievasione è il pagamento tracciabile delle spese sanitarie.

Significa che dal 2020 la detrazione fiscale delle spese mediche è possibile solo se il pagamento non viene effettuato in contanti, ma con uno strumento tracciabile come bancomat, carta di credito, prepagata, assegno bancario o circolare, bonifico bancario o versamento postale.

Le uniche spese che si possono ancora pagare in contanti e per le quali verrà effettuata la detrazione sono:

  • spese per l’acquisto di medicine o dispositivi medici;
  • pagamento di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  • pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Invece per le visite mediche in studi privati, esami, ricoveri e interventi in strutture private non accreditate al Ssn occorre il pagamento tracciabile.

Oltre alle spese mediche anche altre detrazioni devono essere pagate con strumento tracciabile per ottenere lo sconto fiscale e sono:

  • attività sportive di bambini e ragazzi;
  • abbonamenti a bus, metro e tram;
  • prestazioni veterinarie;
  • onoranze funebri;
  • intermediazioni immobiliari per abitazione principale;
  • spese veterinarie;
  • spese funebri;
  • spese per la frequenza scuole e università;
  • assicurazioni rischio morte;
  • erogazioni liberali;
  • affitti studenti universitari;
  • spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • spese per acquisto strumenti atti a contrastare disturbi certificati dell’apprendimento;

12/02/2020 Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Novità dall’1.1.2020

1 PREMESSA

A decorrere dall’1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione è tenuta alla memorizzazione elettronica e alla tra­smis­­sione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Specifiche ipotesi di esonero sono previste per effetto del DM 10.5.2019.

Recentemente, sono stati approvati:

  • il DM 24.12.2019, il quale, modificando il suddetto DM 10.5.2019, ha ampliato le ipotesi di esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, il quale modifica il precedente
    28.10.2016 n. 182017 e aggiorna le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmis­sione telematica dei corrispettivi;
  • il provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381, il quale aggiorna il precedente
    31.10.2019 n. 739122, recependo il nuovo termine di entrata in vigore della c.d. “lot­teria degli scontrini” (1.7.2020 in luogo dell’1.1.2020);
  • il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2019, il quale ag­gior­na le regole tecniche per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei cor­rispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come car­buranti per motori.

2 ampliamento delle ipotesi di esonero

Il DM 24.12.2019 ha ampliato le ipotesi di esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmis­sione telematica dei corrispettivi:

  • estendendo la validità di alcuni esoneri già previsti dal DM 10.5.2019;
  • includendo tra le operazioni esonerate dagli obblighi in questione i servizi di gestione delle lampade votive nei cimiteri (nonché le operazioni “collegate e connesse” a queste ultime e le operazioni effettuate “in via marginale” rispetto alle stesse).

2.1 estensione alle operazioni collegate e connesse ad operazioni già esonerate

Il DM 24.12.2019 estende oltre il termine del 31.12.2019 la validità degli esoneri già previsti per:

  • le operazioni “collegate e connesse” ad operazioni che già beneficiano dell’esonero dalla me­morizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. c) del DM 10.5.2019);
  • le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle che già beneficiano dell’esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. c) del
    DM 10.5.2019); si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente;
  • le operazioni al dettaglio effettuate “in via marginale” dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Per effetto delle modifiche del DM 24.12.2019, è stabilito che tali esoneri verranno meno a partire dalla data che sarà individuata con un successivo decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria (art. 3 del DM 10.5.2019).

2.2 attività di intrattenimento e spettacolo

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 10.12.2019 n. 506 e 20.12.2019 n. 535, ha ri­co­no­sciuto che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche e alle attività di intrat­teni­mento so­no esclu­si dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi per dette operazioni, in ossequio al DM 13.7.2000, sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, la quale provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria.

Sono, invece, soggetti all’obbligo di trasmissione telematica i corrispettivi relativi alle attività acces­sorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

3 aggiornamento delle regole di invio dei dati

Unitamente alla pubblicazione del provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, sono state rilasciate:

  • le nuove specifiche tecniche aggiornate (versione 9.0);
  • la nuova versione del tracciato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché la versione aggiornata dell’Allegato tecnico “Tipi dati per i Corrispettivi” (versione 7.0);
  • la versione aggiornata del layout del documento commerciale.

3.1 novità sui termini di memorizzazione e trasmissione dei dati

In base alla nuova versione delle specifiche tecniche:

  • viene esplicitato che la memorizzazione dei corrispettivi deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione, mentre la trasmissione dei dati è consentita entro 12 giorni da tale momento (art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015);
  • viene modificata la fascia oraria entro la quale deve avvenire la trasmissione dei dati (in par­ticolare, è stabilito che le trasmissioni non possono essere effettuate nella fascia oraria 3:00 – 5:00 del mattino);
  • viene precisato che i dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data riportata nel campo “Data Ora Rilevazione” dell’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi”, per cui, in caso di chiusura della cassa oltre la mezzanotte del giorno di apertura dell’esercizio commerciale, per la corretta imputazione dei corrispettivi, soprattutto nei giorni “a cavallo” del periodo di liquidazione dell’IVA, è opportuno effettuare una prima chiusura della cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

3.2 novità per la gestione dei corrispettivi non riscossi

In base alle modifiche alle specifiche tecniche, si prevede che i Registratori Telematici siano in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi non riscossi riferiti a:

  • cessioni di beni o prestazioni di servizi;
  • omaggi;
  • operazioni per le quali sarà emessa in seguito la fattura.

Inoltre, la nuova versione delle specifiche tecniche prevede che i Registratori siano in grado di ge­stire:

  • l’informazione relativa ai corrispettivi pagati mediante “ticket restaurant”;
  • le operazioni effettuate da soggetti che esercitano più attività e sono dotati di diversi codici ATECO, imputando i dati dei corrispettivi ad una specifica attività;
  • gli sconti riconosciuti al momento del pagamento del corrispettivo.

3.3 termini di utilizzo del nuovo tracciato

A partire dall’1.3.2020, è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato denominato “Tipi dati per i Corrispettivi” nella versione 7.0. Tuttavia, fino al 30.6.2020, è ancora consentito l’invio dei dati, in alternativa, secondo le specifiche dell’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi”, nella versione 6.0.

Soltanto a partire dall’1.7.2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto delle nuove regole (versione 7.0 del documento tecnico citato).

3.4 documento commerciale

Il layout del documento commerciale è stato modificato al fine di consentire l’indicazione:

  • del c.d. “sconto a pagare”;
  • del “codice lotteria” per la partecipazione alla lotteria degli scontrini;
  • della nuova codifica “VI – Ventilazione IVA” per identificare le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi (anteriormente a tale modifica, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che i soggetti che adottano la ventilazione potevano indicare nel documento commerciale il codice “AL – Altro non IVA” per segnalare l’applicazione dello speciale metodo di rilevazione; cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2019 n. 420).

4 adeguamento dei registratori telematici

In base al provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122, i Registratori Telematici devono es­sere adeguati ai fini della trasmissione dei dati delle operazioni relative alla c.d. “lotteria degli scontrini”. In particolare, ai fini della lotteria, è necessario che l’esercente sia in grado di:

  • acquisire il “codice lotteria” comunicato dal cliente;
  • trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni valide per partecipare alle estra­zioni dei premi.

4.1 adeguamento per la “lotteria degli scontrini”

In ragione del differimento dell’entrata in vigore della c.d. “lotteria degli scontrini” dall’1.1.2020 all’1.7.2020, il termine per l’adeguamento dei Registratori Telematici è stato posticipato al 30.6.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).

4.2 dichiarazione di conformità

Il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217 ha individuato le modalità attraverso le quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità dei modelli già approvati rispetto alle nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi ai fini della c.d. “lotteria degli scon­trini”, nonché per ulteriori modifiche alle specifiche tecniche del provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017.

In particolare, è stabilito che, per i modelli già approvati, i produttori potranno dichiarare la con­formità alle nuove regole tecniche inviando apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30.6.2020, in cui siano riportati:

  • gli estremi del provvedimento di approvazione già adottato dell’Agenzia delle Entrate;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), con la quale si attesta che il sistema è conforme alle specifiche tecniche;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), con la quale si attesta che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità dichiarata non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.

Inoltre, è stabilito che l’Agenzia delle Entrate potrà approvare le modifiche, in via transitoria e co­munque non oltre il 31.12.2022, che si rendano necessarie per l’adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti (provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, punto 1.4).

Da oggi, 1.02.2021, parte ufficialmente la lotteria degli scontrini. La prima estrazione mensile è fissata per giovedì 11 marzo ed è prevista la distribuzione di premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti, a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.